Capo I - Principi generali
Articolo 1
Le regole del presente Codice deontologico sono
vincolanti per tutti gli iscritti all’Albo degli
psicologi.
Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza, e
l’ignoranza delle medesime non esime dalla
responsabilità disciplinare.
Articolo 2
L’inosservanza dei precetti stabiliti nel presente
Codice deontologico, ed ogni azione od omissione
comunque contrarie al decoro, alla dignità ed al
corretto esercizio della professione, sono punite
secondo quanto previsto dall’art. 26, comma 1°, della
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, secondo le procedure
stabilite dal Regolamento disciplinare.
Articolo 3
Lo psicologo considera suo dovere accrescere le
conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per
promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del
gruppo e della comunità.
In ogni ambito professionale opera per migliorare la
capacità delle persone di comprendere se stessi e gli
altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua
ed efficace.
Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale
derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale,
può intervenire significativamente nella vita degli
altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai
fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e
politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della
sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e
le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e
degli utenti destinatari della sua prestazione
professionale.
Lo psicologo è responsabile dei propri atti
professionali e delle loro prevedibili dirette
conseguenze.
Articolo 4
Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta
la dignità, il diritto alla riservatezza,
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si
avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e
credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di
valori; non opera discriminazioni in base a religione,
etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato
socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento
sessuale, disabilità.
Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando
tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad
iniziative lesive degli stessi.
Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e
l’istituzione presso cui lo psicologo opera,
quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza,
i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui
è professionalmente tenuto.
In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente
dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non
coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il
destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 5
Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di
preparazione professionale e ad aggiornarsi nella
propria disciplina specificatamente nel settore in cui
opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed
usa, pertanto, solo strumenti teorico-pratici per i
quali ha acquisito adeguata competenza e, ove
necessario, formale autorizzazione.
Lo psicologo impiega metodologie delle quali è in grado
di indicare le fonti ed i riferimenti scientifici, e non
suscita, nelle attese del cliente e/o utente,
aspettative infondate.
Articolo 6
Lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che
non compromettano la sua autonomia professionale ed il
rispetto delle norme del presente codice, e, in assenza
di tali condizioni, informa il proprio Ordine.
Lo psicologo salvaguarda la propria autonomia nella
scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti
psicologici, nonché della loro utilizzazione; è perciò
responsabile della loro applicazione ed uso, dei
risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne
ricava.
Nella collaborazione con professionisti di altre
discipline esercita la piena autonomia professionale nel
rispetto delle altrui competenze.
Articolo 7
Nelle proprie attività professionali, nelle attività di
ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle
stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo
valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il
grado di validità e di attendibilità di informazioni,
dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte;
espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative
alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo
psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e
giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza
professionale diretta ovvero su una documentazione
adeguata ed attendibile.
Articolo 8
Lo psicologo contrasta l’esercizio abusivo della
professione come definita dagli articoli 1 e 3 della
Legge 18 febbraio 1989, n. 56, e segnala al Consiglio
dell’Ordine i casi di abusivismo o di usurpazione di
titolo di cui viene a conoscenza.
Parimenti, utilizza il proprio titolo professionale
esclusivamente per attività ad esso pertinenti, e non
avalla con esso attività ingannevoli od abusive.
Articolo 9
Nella sua attività di ricerca lo psicologo è tenuto ad
informare adeguatamente i soggetti in essa coinvolti al
fine di ottenerne il previo consenso informato, anche
relativamente al nome, allo status scientifico e
professionale del ricercatore ed alla sua eventuale
istituzione di appartenenza. Egli deve altresì garantire
a tali soggetti la piena libertà di concedere, di
rifiutare ovvero di ritirare il consenso stesso.
Nell’ ipotesi in cui la natura della ricerca non
consenta di informare preventivamente e correttamente i
soggetti su taluni aspetti della ricerca stessa, lo
psicologo ha l’obbligo di fornire comunque, alla fine
della prova ovvero della raccolta dei dati, le
informazioni dovute e di ottenere l’autorizzazione
all’uso dei dati raccolti. Per quanto concerne i
soggetti che, per età o per altri motivi, non sono in
grado di esprimere validamente il loro consenso, questo
deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o
la tutela, e, altresì, dai soggetti stessi, ove siano in
grado di comprendere la natura della collaborazione
richiesta.
Deve essere tutelato, in ogni caso, il diritto dei
soggetti alla riservatezza, alla non riconoscibilità ed
all’anonimato.
Articolo 10
Quando le attività professionali hanno ad oggetto il
comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a
rispettarne la natura ed a evitare loro sofferenze.
Articolo 11
Lo psicologo è strettamente tenuto al segreto
professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o
informazioni apprese in ragione del suo rapporto
professionale, né informa circa le prestazioni
professionali effettuate o programmate, a meno che non
ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.
Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su
fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo
rapporto professionale.
Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il
segreto professionale, anche in caso di testimonianza,
esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile
consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta,
comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso,
considerando preminente la tutela psicologica dello
stesso.
Articolo 13
Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia,
lo psicologo limita allo stretto necessario il
riferimento di quanto appreso in ragione del proprio
rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica
del soggetto.
Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di
derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa
riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per
la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di
terzi.
Articolo 14
Lo psicologo, nel caso di intervento su o attraverso
gruppi, è tenuto ad in informare, nella fase iniziale,
circa le regole che governano tale intervento.
È tenuto altresì ad impegnare, quando necessario, i
componenti del gruppo al rispetto del diritto di
ciascuno alla riservatezza.
Articolo 15
Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti
tenuti al segreto professionale, lo psicologo può
condividere soltanto le informazioni strettamente
necessarie in relazione al tipo di collaborazione.
Articolo 16
Lo psicologo redige le comunicazioni scientifiche,
ancorché indirizzate ad un pubblico di professionisti
tenuti al segreto professionale, in modo da
salvaguardare in ogni caso l’anonimato del destinatario
della prestazione.
Articolo 17
La segretezza delle comunicazioni deve essere protetta
anche attraverso la custodia e il controllo di appunti,
note, scritti o registrazioni di qualsiasi genere e
sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto
professionale.
Tale documentazione deve essere conservata per almeno i
cinque anni successivi alla conclusione del rapporto
professionale, fatto salvo quanto previsto da norme
specifiche.
Lo psicologo deve provvedere perché, in caso di sua
morte o di suo impedimento, tale protezione sia affidata
ad un collega ovvero all’Ordine professionale.
Lo psicologo che collabora alla costituzione ed all’uso
di sistemi di documentazione si adopera per la
realizzazione di garanzie di tutela dei soggetti
interessati.
Articolo 18
In ogni contesto professionale lo psicologo deve
adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la
libertà di scelta, da parte del cliente e/o del
paziente, del professionista cui rivolgersi.
Articolo 19
Lo psicologo che presta la sua opera professionale in
contesti di selezione e valutazione è tenuto a
rispettare esclusivamente i criteri della specifica
competenza, qualificazione o preparazione, e non avalla
decisioni contrarie a tali principi.
Articolo 20
Nella sua attività di docenza, di didattica e di
formazione lo psicologo stimola negli studenti, allievi
e tirocinanti l’interesse per i principi deontologici,
anche ispirando ad essi la propria condotta
professionale.
Articolo 21
Lo psicologo, a salvaguardia dell’utenza e della
professione, è tenuto a non insegnare l’uso di strumenti
conoscitivi e di intervento riservati alla professione
di psicologo, a soggetti estranei alla professione
stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline
psicologiche.
È fatto salvo l’insegnamento agli studenti del corso di
laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli
specializzandi in materie psicologiche.
Capo II - Rapporti con l’utenza e con la
committenza
Articolo 22
Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone
di cui si occupa professionalmente, e non utilizza il
proprio ruolo ed i propri strumenti professionali per
assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.
Articolo 23
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del rapporto
quanto attiene al compenso professionale.
In ambito clinico tale compenso non può essere
condizionato all’esito o ai risultati dell’intervento
professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto
al rispetto delle tariffe ordinistiche, minime e
massime.
Articolo 23 (nuovo testo 23/09/06)
Lo psicologo pattuisce nella fase iniziale del
rapporto quanto attiene al compenso professionale in
ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della profesisone.
In ambito clinico tale compenso non può essere
condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento
professionale; in tutti gli ambiti lo psicologo è tenuto
a non superare le tariffe ordinistiche minime,
prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il
testo unico della tariffa professionale degli psicologi,
allegato sub lettera A al presente codice, è costituito
quale parametro per la valutazione della misura del
compenso richiesto ai sensi del comma 1 del presente
articolo. Per ogni modifica o abrogazione relativa
all'allegato sub lettera A sarà competente il Consiglio
Nazionale dell'Ordine degli Psicologi ai sensi dell'art.
28 comma 6 lett. G) della L. 56/89, con la procedura
prevista dal vigente REgolamento interno, senza
l'obbligo di cui alla lettera c) del medesimo art. 28
comma 6.
Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto
professionale, fornisce all’individuo, al gruppo,
all’istituzione o alla comunità, siano essi utenti o
committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa
le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle
stesse, nonché circa il grado e i limiti giuridici della
riservatezza.
Pertanto, opera in modo che chi ne ha diritto possa
esprimere un consenso informato.
Se la prestazione professionale ha carattere di
continuità nel tempo, dovrà esserne indicata, ove
possibile, la prevedibile durata.
Articolo 25
Lo psicologo non usa impropriamente gli strumenti di
diagnosi e di valutazione di cui dispone.
Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i
soggetti circa la natura del suo intervento
professionale, e non utilizza, se non nei limiti del
mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare
ad essi pregiudizio.
Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi
diagnostici e valutativi, lo psicologo è tenuto a
regolare tale comunicazione anche in relazione alla
tutela psicologica dei soggetti.
Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall’intraprendere o dal
proseguire qualsiasi attività professionale ove propri
problemi o conflitti personali, interferendo con
l’efficacia delle sue prestazioni, le rendano inadeguate
o dannose alle persone cui sono rivolte.
Lo psicologo evita, inoltre, di assumere ruoli
professionali e di compiere interventi nei confronti
dell’utenza, anche su richiesta dell’Autorità
Giudiziaria, qualora la natura di precedenti rapporti
possa comprometterne la credibilità e l’efficacia.
Articolo 27
Lo psicologo valuta ed eventualmente propone
l’interruzione del rapporto terapeutico quando constata
che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e
non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal
proseguimento della cura stessa.
Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni
necessarie a ricercare altri e più adatti interventi.
Articolo 28
Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo
professionale e vita privata che possano interferire con
l’attività professionale o comunque arrecare nocumento
all’immagine sociale della professione.
Costituisce grave violazione deontologica effettuare
interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di
psicoterapia rivolti a persone con le quali ha
intrattenuto o intrattiene relazioni significative di
natura personale, in particolare di natura
affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti
costituisce grave violazione deontologica instaurare le
suddette relazioni nel corso del rapporto professionale.
Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in
ragione del rapporto professionale, possa produrre per
lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere
patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del
compenso pattuito.
Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che
assume nei confronti di colleghi in supervisione e di
tirocinanti, per fini estranei al rapporto
professionale.
Articolo 29
Lo psicologo può subordinare il proprio intervento alla
condizione che il paziente si serva di determinati
presidi, istituti o luoghi di cura soltanto per fondati
motivi di natura scientifico-professionale.
Articolo 30
Nell’esercizio della sua professione allo psicologo è
vietata qualsiasi forma di compenso che non costituisca
il corrispettivo di prestazioni professionali.
Articolo 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o
interdette sono, generalmente, subordinate al consenso
di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o
la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al
precedente comma, giudichi necessario l’intervento
professionale nonché l’assoluta riservatezza dello
stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria
dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni
avvengano su ordine dell’autorità legalmente competente
o in strutture legislativamente preposte.
Articolo 32
Quando lo psicologo acconsente a fornire una prestazione
professionale su richiesta di un committente diverso dal
destinatario della prestazione stessa, è tenuto a
chiarire con le parti in causa la natura e le finalità
dell’intervento.
Capo III - Rapporti con i colleghi
Articolo 33
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al
principio del rispetto reciproco, della lealtà e della
colleganza.
Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che,
nell’ambito della propria attività, quale che sia la
natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione
gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il
rispetto delle norme deontologiche.
Articolo 34
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo
delle discipline psicologiche e a comunicare i progressi
delle sue conoscenze e delle sue tecniche alla comunità
professionale, anche al fine di favorirne la diffusione
per scopi di benessere umano e sociale.
Articolo 35
Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, lo
psicologo è tenuto ad indicare la fonte degli altrui
contributi.
Articolo 36
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su
colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione,
alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a
seguito di interventi professionali, o comunque giudizi
lesivi del loro decoro e della loro reputazione
professionale.
Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi
negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi.
Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale
che possano tradursi in danno per gli utenti o per il
decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne
tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine
competente.
Articolo 37
Lo psicologo accetta il mandato professionale
esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.
Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario
della prestazione richieda il ricorso ad altre
specifiche competenze, lo psicologo propone la
consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro
professionista.
Articolo 38
Nell’esercizio della propria attività professionale e
nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la
professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad
uniformare la propria condotta ai principi del decoro e
della dignità professionale.
Capo IV - Rapporti con la società
Articolo 39
Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la
propria formazione, esperienza e competenza. Riconosce
quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli
utenti a sviluppare in modo libero e consapevole
giudizi, opinioni e scelte.
Articolo 40
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente
legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non
assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati
al procacciamento della clientela. In ogni caso, la
pubblicità e l’informazione concernenti l’attività
professionale devono essere ispirate a criteri di decoro
professionale, di serietà scientifica e di tutela
dell’immagine della professione.
Articolo 40 (nuovo testo 23/09/06)
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente
legislazione in materia di pubblicità, lo psicologo non
assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati
al procacciamento della clientela. In ogni caso, può
essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le
specializzazioni professionali, le caratteristiche del
servizio offerto, nonchè il prezzo e i costo complessivi
delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e
veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato
dai competenti Consigli dell'Ordine. Il messaggio deve
essere formulato nel rispetto del decoro professionale,
conformemente ai criteri di serietà scientifica ed alla
tutela dell'immagine della professione. La mancata
richiesta di nulla osta per la pubblicità e la mancanza
di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato
costituiscono violazione deontologica.
Capo V - Norme di attuazione
Articolo 41
È istituito presso la Commissione Deontologia
dell’Ordine degli psicologi l’Osservatorio permanente
sul Codice Deontologico, regolamentato con apposito
atto del Consiglio Nazionale dell’Ordine, con il compito
di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica
dei Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni
altro materiale utile a formulare eventuali proposte
della Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine,
anche ai fini della revisione periodica del Codice
Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità
previste dalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Articolo 42
Il presente Codice deontologico entra in vigore il
trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei
risultati del referendum di approvazione, ai sensi
dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18
febbraio 1989, n. 56.
Sezione
"Norme e Fisco"
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