Articolo 1. Definizione della professione di
psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l'uso
degli strumenti conoscitivi e di intervento per la
prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì
le attività di sperimentazione, ricerca e didattica
in tale ambito.
Articolo 2. Requisiti per l'esercizio
dell'attività di psicologo.
1. Per esercitare la professione di psicologo è
necessario aver conseguito l'abilitazione in
psicologia mediante l'esame di Stato ed essere
iscritto nell'apposito albo professionale.
2. L'esame di Stato è disciplinato con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Sono ammessi all'esame di Stato i laureati in
psicologia che siano in possesso di adeguata
documentazione attestante l'effettuazione di un
tirocinio pratico secondo modalità stabilite con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, da
emanarsi tassativamente entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Articolo 3. Esercizio dell'attività
psicoterapeutica.
1. L'esercizio dell'attività psicoterapeutica è
subordinato ad una specifica formazione
professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento
della laurea in psicologia o in medicina e
chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno
quadriennali che prevedano adeguata formazione e
addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162, presso scuole di specializzazione
universitaria o presso istituti a tal fine
riconosciuti con le procedure di cui all'articolo 3
del citato decreto del Presidente della Repubblica.
2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni
intervento di competenza esclusiva della professione
medica.
3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e
il medico curante sono tenuti alla reciproca
informazione.
Articolo 4. Istituzione dell'albo.
1. E' istituito l'albo degli psicologi.
2. Gli iscritti all'albo sono soggetti alla
disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice
penale.
Articolo 5. Istituzione dell'ordine degli
psicologi.
1. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine
degli psicologi. Esso è strutturato a livello
regionale e, limitatamente alle province di Trento e
di Bolzano, a livello provinciale.
Articolo 6. Istituzione di sedi provinciali
del consiglio regionale dell'ordine.
1. Qualora il numero degli iscritti all'albo in
una regione superi le mille unità e ne facciano
richiesta almeno duecento iscritti residenti in
province diverse da quella in cui ha sede l'ordine
regionale e tra loro contigue, può essere istituita
una ulteriore sede nell'ambito della stessa regione.
2. L'istituzione avviene con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale
dell'ordine. 3. Al Consiglio dell'ordine della sede
istituita ai sensi dei commi 1 e 2, si applicano le
stesse disposizioni stabilite dalla presente legge
per i consigli regionali o provinciali dell'ordine.
Articolo 7. Condizioni per l'iscrizione
all'albo.
1. Per essere iscritti all'albo è necessario: a)
essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato
membro della CEE o di uno Stato con cui esiste
trattamento di reciprocità; b) non avere riportato
condanne penali passate in giudicato per delitti che
comportino l'interdizione dalla professione; c)
essere in possesso della abilitazione all'esercizio
della professione; d) avere la residenza in Italia
o, per cittadini italiani residenti all'estero,
dimostrare di risiedere all'estero al servizio, in
qualità di psicologi, di enti o imprese nazionali
che operino fuori del territorio dello Stato.
Articolo 8. Modalità di iscrizione all'albo.
1. Per l'iscrizione all'albo l'interessato
inoltra domanda in carta da bollo, al consiglio
regionale o provinciale dell'ordine, allegando il
documento attestante il possesso del requisito di
cui alla lettera c) dell'articolo 7, nonché le
ricevute dei versamenti della tassa di iscrizione e
della tassa di concessione governativa nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni per le
iscrizioni negli albi professionali.
2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare,
se è loro consentito l'esercizio della libera
professione.
3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene
riportata sull'albo annotazione con la relativa
motivazione.
Articolo 9. Iscrizione.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, di cui al precedente articolo 8,
esamina le domande entro due mesi dalla data del
loro ricevimento.
2. Il consiglio provvede con decisione motivata, su
relazione di un membro, redigendo apposito verbale.
Articolo 10. Anzianità di iscrizione
nell'albo.
1. L'anzianità di iscrizione è determinata dalla
data della relativa deliberazione.
2. L'iscrizione nell'albo avviene secondo l'ordine
cronologico della deliberazione.
3. L'albo reca un indice alfabetico che riporta il
numero d'ordine di iscrizione.
4. L'albo contiene per ciascun iscritto: cognome,
nome, luogo e data di nascita e residenza, nonché,
per i sospesi dall'esercizio professionale, la
relativa indicazione.
Articolo 11. Cancellazione dall'albo.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine, d'ufficio o su richiesta del pubblico
ministero, pronuncia la cancellazione dall'albo: a)
nei casi di rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di
esercizio di libera professione in situazione di
incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno
dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d)
dell'articolo 7, salvo che, nel caso di
trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto
venga esonerato da tale requisito. 2. Il consiglio
anzidetto pronuncia la cancellazione dopo aver
sentito l'interessato, tranne che nel caso di
irreperibilità o in quello previsto dalla lettera a)
del comma 1.
Articolo 12. Consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine è composto di sette membri nel caso in
cui il numero degli iscritti non superi i duecento,
di quindici membri ove il numero degli iscritti sia
superiore a duecento. I componenti devono essere
eletti tra gli iscritti nell'albo, a norma degli
articoli seguenti. Il consiglio dura in carica tre
anni dalla data della proclamazione. Ciascuno dei
membri non è eleggibile per più di due volte
consecutive.
2. Il consiglio regionale o provinciale dell'ordine
esercita le seguenti attribuzioni: a) elegge, nel
suo seno, entro trenta giorni dalla elezione, il
presidente, il vice presidente, il segretario ed il
tesoriere; b) conferisce eventuali incarichi ai
consiglieri, ove fosse necessario; c) provvede alla
ordinaria e straordinaria amministrazione
dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare ed
immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione
annuale dei bilanci preventivi e dei conti
consuntivi; d) cura l'osservanza delle leggi e delle
disposizioni concernenti la professione; e) cura la
tenuta dell'albo professionale, provvede alle
iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua
revisione almeno ogni due anni; f) provvede alla
trasmissione di copia dell'albo e degli
aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e
giustizia, nonché al procuratore della Repubblica
presso il tribunale ove ha sede il consiglio
dell'ordine; g) designa, a richiesta, i
rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle
commissioni a livello regionale o provinciale, ove
sono richiesti; h) vigila per la tutela del titolo
professionale e svolge le attività dirette a
impedire l'esercizio abusivo della professione; i)
adotta i provvedimenti disciplinari ai sensi
dell'articolo 27; l) provvede agli adempimenti per
la riscossione dei contributi in conformità alle
disposizioni vigenti in materia di imposte dirette.
Articolo 13. Attribuzioni del presidente del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine
ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla
presente legge o da altre norme, ovvero dal
consiglio.
2. Egli, inoltre, rilascia i certificati e le
attestazioni relative agli iscritti.
Articolo 14. Riunione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio dell'ordine è convocato dal
presidente almeno una volta ogni sei mesi, e
comunque ogni volta che se ne presenti la necessità
o quando sia richiesto da almeno quattro dei suoi
membri, o da almeno un terzo degli iscritti
all'albo. Il verbale della riunione non ha carattere
riservato, è redatto dal segretario sotto la
direzione del presidente ed è sottoscritto da
entrambi.
Articolo 15. Comunicazioni delle decisioni del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Le decisioni del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine, sulle domande di iscrizione
e in materia di cancellazione dall'albo, sono
notificate entro venti giorni all'interessato e al
procuratore della Repubblica competente per
territorio. 2. In caso di irreperibilità, la
comunicazione avviene mediante affissione del
provvedimento per dieci giorni nella sede del
consiglio dell'ordine ed all'albo del comune di
ultima residenza dell'interessato.
Articolo 16. Scioglimento del consiglio
regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine se, richiamato all'osservanza dei propri
doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono
altri gravi motivi, può essere sciolto. Inoltre può
essere sciolto su richiesta scritta e motivata di
almeno un terzo degli appartenenti all'albo.
2. In caso di scioglimento del consiglio
dell'ordine, le sue funzioni sono esercitate da un
commissario straordinario, il quale dispone, entro
novanta giorni dalla data dello scioglimento, la
convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo
consiglio.
3. Lo scioglimento del consiglio dell'ordine e la
nomina del commissario sono disposti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro
trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al
comma 1.
4. Il commissario ha la facoltà di nominare, tra gli
iscritti nell'albo, un comitato di non meno di due e
non più di sei membri, uno dei quali con funzioni di
segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue
funzioni.
Articolo 17. Ricorsi avverso le deliberazioni
del consiglio regionale o provinciale dell'ordine ed in
materia elettorale.
1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine
nonché i risultati elettorali possono essere
impugnati, con ricorso al tribunale competente per
territorio, dagli interessati o dal procuratore
della Repubblica presso il tribunale stesso.
Articolo 18. Termini per la presentazione dei
ricorsi.
1. I ricorsi di cui all'articolo 17 sono proposti
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
notificazione del provvedimento impugnato o dalla
proclamazione degli eletti.
2. I ricorsi in materia elettorale non hanno effetto
sospensivo.
Articolo 19. Decisioni sui ricorsi.
1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del
consiglio dell'ordine, di cui all'articolo 17, il
tribunale competente per territorio provvede in
camera di consiglio sentiti il pubblico ministero e
l'interessato.
2. Contro la sentenza del tribunale gli interessati
possono ricorrere alla corte d'appello, con
l'osservanza delle medesime forme previste per il
procedimento davanti al tribunale.
Articolo 20. Elezione del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine.
1. L'elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine si effettua nei trenta
giorni precedenti la scadenza del consiglio in
carica e la data è fissata dal presidente del
consiglio uscente, sentito il consiglio.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3. Gli iscritti nell'albo esercitano il diritto di
voto presso il seggio istituito nella sede del
consiglio dell'ordine o in altra sede prescelta dal
consiglio stesso.
4. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli
iscritti per posta raccomandata o consegnata a mano
con firma di ricezione, almeno quindici giorni prima
della data fissata per la prima convocazione.
5. L'avviso di convocazione, che è comunicato al
Consiglio nazionale dell'ordine, contiene
l'indicazione del luogo, del giorno e delle ore di
inizio e chiusura delle operazioni di voto in prima
e in seconda convocazione.
6. La seconda convocazione è fissata a non meno di
cinque giorni dalla prima.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identità personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione
ovvero mediante il riconoscimento da parte di un
componente del seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in
segreto e la riconsegna chiusa al presidente del
seggio, il quale la depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione è presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma
accanto al nome del votante nell'elenco degli
elettori.
10. E' ammessa la votazione per corrispondenza.
L'elettore chiede alla segreteria del consiglio
dell'ordine la scheda all'uopo timbrata e la fa
pervenire prima della chiusura delle votazioni al
presidente del seggio in busta sigillata, sulla
quale sono apposte la firma del votante, autenticata
dal sindaco o dal notaio, e la dichiarazione che la
busta contiene la scheda di votazione; il presidente
del seggio, verificata e fatta constatare
l'integrità, apre la busta, ne estrae la relativa
scheda senza dispiegarla e, previa apposizione su di
essa della firma di uno scrutatore, la depone
nell'urna.
11. La votazione si svolge pubblicamente almeno per
otto ore al giorno, per non più di tre giorni
consecutivi. Viene chiusa, in prima convocazione,
qualora abbia votato almeno un terzo degli aventi
diritto.
12. In caso contrario, sigillate le schede in busta,
il presidente rinvia alla seconda convocazione. In
tal caso la votazione è valida qualora abbia votato
almeno un sesto degli aventi diritto.
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, è costituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilità
dell'urna durante le operazioni elettorali.
Articolo 21. Composizione del seggio
elettorale.
1. Il presidente del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine uscente o il commissario,
prima di iniziare la votazione, sceglie fra gli
elettori presenti il presidente del seggio, il vice
presidente e due scrutatori.
2. Il segretario del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine esercita le funzioni di
segretario del seggio; in caso di impedimento è
sostituito da un consigliere scelto dal presidente
dello stesso consiglio dell'ordine.
3. Durante la votazione è sufficiente la presenza di
tre componenti dell'ufficio elettorale.
Articolo 22. Votazione.
1. Le schede per la prima e la seconda
convocazione sono predisposte in un unico modello,
predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro
del consiglio dell'ordine regionale o provinciale
degli psicologi. Esse, con l'indicazione della
convocazione cui si riferiscono, immediatamente
prima dell'inizio della votazione, sono firmate
all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero
corrispondente a quello degli aventi diritto al
voto.
2. L'elettore non può votare per un numero di
candidati superiore alla metà di quelli da eleggere.
Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso.
3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il
maggior numero di voti.
4. I componenti eletti che sono venuti a mancare per
qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati,
compresi nella graduatoria, che per minor numero di
voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine.
Qualora venga a mancare la metà dei consiglieri si
procede a nuove elezioni.
Articolo 23. Comunicazioni dell'esito delle
elezioni.
1.Il presidente del seggio comunica alla
presidenza del consiglio dell'ordine regionale o
provinciale i nominativi di tutti coloro che hanno
riportato voti e provvede alla pubblicazione della
graduatoria e dei nomi degli eletti mediante
affissione nella sede del consiglio dell'ordine.
2. I risultati delle elezioni sono, inoltre,
comunicati al Consiglio nazionale dell'ordine, al
Ministro di grazia e giustizia, nonché al
procuratore della Repubblica del tribunale in cui ha
sede il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine.
Articolo 24. Adunanza del consiglio regionale
o provinciale dell'ordine - Cariche.
1. Il presidente del consiglio dell'ordine
uscente o il commissario, entro venti giorni dalla
proclamazione, ne dà comunicazione ai componenti
eletti del consiglio regionale o provinciale
dell'ordine e li convoca per l'insediamento. Nella
riunione, presieduta dal consigliere più anziano per
età, si procede all'elezione del presidente, del
vice presidente, di un segretario e di un tesoriere.
2. Di tale elezione si dà comunicazione al Consiglio
nazionale dell'ordine ed al Ministro di grazia e
giustizia ai fini degli adempimenti di cui
all'articolo 25.
3. Per la validità delle adunanze del consiglio
dell'ordine occorre la presenza della maggioranza
dei componenti. Se il presidente e il vice
presidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il
membro più anziano per età.
4. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza
assoluta di voti ed il presidente vota per ultimo.
5. In caso di parità di voti prevale, in materia
disciplinare, l'opinione più favorevole all'iscritto
sottoposto a procedimento disciplinare e, negli
altri casi, il voto del presidente.
Articolo 25. Rinnovo delle elezioni nel
consiglio regionale o provinciale dell'ordine.
1. Il tribunale o la corte d'appello competenti
per territorio, ove accolgano un ricorso che investe
l'elezione di tutto un consiglio regionale o
provinciale dell'ordine, provvedono a darne
immediata comunicazione al consiglio stesso, al
Consiglio nazionale dell'ordine ed al Ministro di
grazia e giustizia, il quale nomina un commissario
straordinario ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 26. Sanzioni disciplinari.
1. All'iscritto nell'albo che si renda colpevole
di abuso o mancanza nell'esercizio della professione
o che comunque si comporti in modo non conforme alla
dignità o al decoro professionale, a seconda della
gravità del fatto, può essere inflitta da parte del
consiglio regionale o provinciale dell'ordine una
delle seguenti sanzioni disciplinari: a)
avvertimento; b) censura; c) sospensione
dall'esercizio professionale per un periodo non
superiore ad un anno; d) radiazione. 2. Oltre i casi
di sospensione dall'esercizio professionale previsti
dal codice penale, comporta la sospensione
dall'esercizio professionale la morosità per oltre
due anni nel pagamento dei contributi dovuti
all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è
soggetta a limiti di tempo ed è revocata con
provvedimento del presidente del consiglio
dell'ordine, quando l'iscritto dimostra di aver
corrisposto le somme dovute.
3. La radiazione è pronunciata di diritto quando
l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, è
stato condannato a pena detentiva non inferiore a
due anni per reato non colposo. 4. Chi è stato
radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto,
nel caso di cui al comma 3, quando ha ottenuto la
riabilitazione giusta le norme di procedura penale.
5. Avverso le deliberazioni del consiglio regionale
o provinciale l'interessato può ricorrere a norma
dell'articolo 17.
Articolo 27. Procedimento disciplinare.
1. Il consiglio regionale o provinciale
dell'ordine inizia il procedimento disciplinare
d'ufficio o su istanza del procuratore della
Repubblica competente per territorio.
2. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta
senza la notifica all'interessato dell'accusa
mossagli, con l'invito a presentarsi, in un termine
che non può essere inferiore a trenta giorni,
innanzi al consiglio dell'ordine per essere sentito.
L'interessato può avvalersi dell'assistenza di un
legale.
3. Le deliberazioni sono notificate entro venti
giorni all'interessato ed al procuratore della
Repubblica competente per territorio.
4. In caso di irreperibilità, le comunicazioni di
cui ai commi 2 e 3 avvengono mediante affissione del
provvedimento per dieci giorni nella sede del
consiglio dell'ordine ed all'albo del comune
dell'ultima residenza dell'interessato.
Articolo 28. Consiglio nazionale dell'ordine.
1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è composto
dai presidenti dei consigli regionali, provinciali,
limitatamente alle province di Trento e di Bolzano,
e di quelli di cui al precedente articolo 6. Esso
dura in carica tre anni.
2. E' convocato per la prima volta dal Ministro di
grazia e giustizia.
3. Elegge al suo interno un presidente, un vice
presidente, un segretario ed un tesoriere.
4. Il presidente ha la rappresentanza dell'ordine ed
esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente
legge o da altre norme, ovvero dal Consiglio.
5. In caso di impedimento è sostituito dal vice
presidente.
6. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le
seguenti attribuzioni: a) emana il regolamento
interno, destinato al funzionamento dell'ordine; b)
provvede alla ordinaria e straordinaria
amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio
mobiliare e immobiliare dell'ordine e provvede alla
compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei
conti consuntivi; c) predispone ed aggiorna il
codice deontologico, vincolante per tutti gli
iscritti, e lo sottopone all'approvazione per
referendum agli stessi; d) cura l'osservanza delle
leggi e delle disposizioni concernenti la
professione relativamente alle questioni di
rilevanza nazionale; e) designa, a richiesta, i
rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle
commissioni a livello nazionale, ove sono richiesti;
f) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici
ovvero di propria iniziativa, anche sulla
qualificazione di istituzioni non pubbliche per la
formazione professionale; g) propone le tabelle
delle tariffe professionali degli onorari minime e
massime e delle indennità ed i criteri per il
rimborso delle spese, da approvarsi con decreto del
Ministro di grazia e giustizia di concerto con il
Ministro della sanità; h) determina i contributi
annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo,
nonché le tasse per il rilascio dei certificati e
dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I
contributi e le tasse debbono essere contenuti nei
limiti necessari per coprire le spese per una
regolare gestione dell'ordine.
Articolo 29. Vigilanza del Ministro di grazia
e giustizia.
1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita
l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli
psicologi.
Articolo 30. Equipollenza di titoli.
1. All'esame di Stato di cui agli articoli 2 e 33
della presente legge possono partecipare altresì i
possessori di titoli accademici in psicologia
conseguiti presso istituzioni universitarie che
siano riconosciute, con decreto del Ministro della
pubblica istruzione su parere del Consiglio
universitario nazionale, di particolare rilevanza
scientifica sul piano internazionale, anche se i
possessori di tali titoli non abbiano richiesto
l'equipollenza con la laurea in psicologia
conseguita nelle università italiane.
Articolo 31. Istituzione dell'albo e
costituzione dei consigli regionali e provinciali
dell'ordine.
1. Nella prima applicazione della presente legge
il presidente del tribunale dei capoluoghi di
regione o di province autonome, entro trenta giorni
dalla pubblicazione della legge medesima, nomina un
commissario che provvede alla formazione dell'albo
professionale degli aventi diritto all'iscrizione a
norma degli articoli seguenti.
2. Il commissario entro tre mesi dalla pubblicazione
dei risultati della sessione speciale dell'esame di
Stato per i titoli di cui all'articolo 33, comma 1,
indice le elezioni per i consigli regionali o
provinciali dell'ordine, attenendosi alle norme
previste dalla presente legge. Provvede altresì a
nominare un presidente di seggio, un vicepresidente,
due scrutatori ed un segretario, scegliendoli tra
funzionari della pubblica amministrazione.
Articolo 32. Iscrizione all'albo in sede di
prima applicazione della legge.
1. L'iscrizione all'albo, ferme restando le
disposizioni di cui alle lettere a), b) e d)
dell'articolo 7, è consentita su domanda da
presentarsi entro sessanta giorni dalla nomina del
commissario di cui all'articolo 31: a) ai professori
ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in
quiescenza che insegnino o abbiano insegnato
discipline psicologiche nelle università italiane o
in strutture di particolare rilevanza scientifica
anche sul piano internazionale nonché ai ricercatori
e assistenti universitari di ruolo in discipline
psicologiche e ai laureati che ricoprano o abbiano
ricoperto un posto di ruolo presso una istituzione
pubblica in materia psicologica per il cui accesso
sia attualmente richiesto il diploma di laurea in
psicologia; b) a coloro che ricoprano od abbiano
ricoperto un posto di ruolo presso istituzioni
pubbliche con un'attività di servizio attinente alla
psicologia, per il cui accesso sia richiesto il
diploma di laurea e che abbiano superato un pubblico
concorso, ovvero che abbiano fruito delle
disposizioni in materia di sanatoria; c) ai laureati
che da almeno sette anni svolgano effettivamente in
maniera continuativa attività di collaborazione o
consulenza attinenti alla psicologia con enti o
istituzioni pubbliche o private; d) a coloro che
abbiano operato per almeno tre anni nelle discipline
psicologiche ottenendo riconoscimenti nel campo
specifico a livello nazionale o internazionale.
Articolo 33. Sessione speciale di esame di
Stato.
1. Nella prima applicazione della legge sarà
tenuta una sessione speciale di esame di Stato per
titoli alla quale saranno ammessi: a) coloro che
ricoprano o abbiano ricoperto un posto presso
un'istituzione pubblica in materia psicologica per
il cui accesso era richiesto il diploma di laurea;
b) coloro i quali siano laureati in psicologia da
almeno due anni, ovvero i laureati in possesso di
diploma universitario in psicologia o in uno dei
suoi rami, conseguito dopo un corso di
specializzazione almeno biennale ovvero di
perfezionamento o di qualificazione almeno
triennale, o quanti posseggano da almeno due anni
titoli accademici in psicologia conseguiti presso
istituzioni universitarie che siano riconosciute,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione
su parere del Consiglio universitario nazionale, di
particolare rilevanza scientifica sul piano
internazionale, anche se i possessori di tali titoli
non abbiano richiesto l'equipollenza con la laurea
in psicologia conseguita nelle università italiane,
e che documentino altresì di aver svolto per almeno
due anni attività che forma oggetto della
professione di psicologo; c) i laureati in
discipline diverse dalla psicologia, che abbiano
svolto dopo la laurea almeno due anni di attività
che forma oggetto della professione di psicologo
contrattualmente riconosciuta dall'università,
nonché i laureati che documentino di avere
esercitato con continuità tale attività, presso enti
o istituti soggetti idonei a ricoprire un posto in
materia psicologica presso un'istituzione pubblica
per il cui accesso era richiesto il diploma di
laurea.
Articolo 34. Ammissione all'esame di Stato
degli iscritti ad un corso di specializzazione.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2,
comma 3, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato
di cui al comma 2 di detto articolo, dopo il
conseguimento del diploma di specializzazione,
coloro che, al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, risultino iscritti ad un corso di
specializzazione almeno triennale in psicologia o in
uno dei suoi rami, e che documentino altresì di
avere svolto, per almeno un anno, attività che forma
oggetto della professione di psicologo.
Articolo 35. Riconoscimento dell'attività
psicoterapeutica.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3,
l'esercizio dell'attività psicoterapeutica è
consentito a coloro i quali o iscritti all'ordine
degli psicologi o medici iscritti all'ordine dei
medici e degli odontoiatri, laureati da almeno
cinque anni, dichiarino, sotto la propria
responsabilità, di aver acquisita una specifica
formazione professionale in psicoterapia,
documentandone il curriculum formativo con
l'indicazione delle sedi, dei tempi e della durata,
nonché il curriculum scientifico e professionale,
documentando la preminenza e la continuità
dell'esercizio della professione psicoterapeutica.
2. E' compito degli ordini stabilire la validità di
detta certificazione.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono
applicabili fino al compimento del quinto anno
successivo alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Articolo 36. Copertura finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli
articoli 31, 32 e 33 si fa fronte a carico degli
appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia.
Sezione
"Norme e Fisco"
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